Art. 20
Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il ((Presidente della Regione)) o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva