Art. 26
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal ((Presidente della Regione)), al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva