Art. 3
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva