Art. 34
La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori.Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva