Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1984 al 1 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

((La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute)).1a La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 457

1a

La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.

Testo vigente dal 29 agosto 1984 al 1 gennaio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art53 · fonte su Normattiva