Art. 54
Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, ((e degli enti di area vasta)) al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva