Art. 28
Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonche' nei casi previsti dal presente Statuto.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva