Art. 21

Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.

Testo vigente dal 22 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art21 · fonte su Normattiva