Art. 30
La giunta regionale e' composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti. Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva