Art. 48
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Alla Giunta provinciale spetta:
- 1)la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2)la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle Province;
- 3)l'attivita' amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
- 4)l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5)la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
- 6)le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7)l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva