Art. 52
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva