Art. 68-bis
Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
- a)i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
- b)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
- c)i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
- d)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva