Art. 70

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Allo scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse e' assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province. Al medesimo scopo la Regione puo', in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art70 · fonte su Normattiva