Art. 75
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanale dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva