Art. 83

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Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto. Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art83 · fonte su Normattiva