Art. 85

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I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ei uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali puo' essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art85 · fonte su Normattiva