Art. 88

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art88 · fonte su Normattiva