Art. 63
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. ((L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.)) Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva