Art. 9

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Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore del lavori pubblici. La Regione ha altresi' facolta' di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e' invitato a partecipare con voto consultivo alla riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art9 · fonte su Normattiva