Art. 20
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del ((Presidente della Regione)) o di un quarto dei suoi componenti.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva