Art. 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva