Art. 25
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art25 · fonte su Normattiva