Art. 28
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 27
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.…
Art. 27
L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.…
Art. 15
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale…
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di…
Art. 38
I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.…
Art. 53
La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art28 · fonte su Normattiva