Art. 32

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →

Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale e' sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori. Il referendum non e' valido se non Vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con le e regionale.

Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art32 · fonte su Normattiva