Art. 35
Il ((Presidente della Regione)) e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna. ((Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.))
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva