Art. 36
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Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di rielezione ha luogo per scrutinato segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva