Art. 47
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Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva