Art. 49

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Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.

Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art49 · fonte su Normattiva