Art. 49
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Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva