Art. 49
Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)), che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva