Art. 49

Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)), che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art49 · fonte su Normattiva