Art. 50

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Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni ed altra causa, non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art50 · fonte su Normattiva