Art. 57
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art57 · fonte su Normattiva