Art. 1
La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge. La Regione ha per capoluogo Aosta.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva