Art. 10
I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva