Art. 12
Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali. La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali. Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva