Art. 16
Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva