Art. 24
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art24 · fonte su Normattiva