Art. 27
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva