Art. 40-bis
Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.
Testo vigente dal 10 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva