Art. 45

Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art45 · fonte su Normattiva