Art. 46
La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva