Ordinanza n. 167/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 359/1993
- art. 2legge 359/1993
- art. 7legge 359/1993
- art. 9legge 359/1993
- art. 10legge 359/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 108Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 2Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 3Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 4Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 29Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 38Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 43Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 46Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
citata
- art. 1Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e
10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante:
"Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa",
promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato
il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed
iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso
notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre
1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359
(Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa),
deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125
della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46,
primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4);
che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano
l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1);
l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle
funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la
individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al
controllo della stessa Corte, nonché dei modi e dei contenuti di
detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei
servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e
le relative modalità di funzionamento (art. 9);
che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate
contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione
d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100,
secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e
sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze,
come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli
atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero
respinto;
Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n.
268;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente
decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga
disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di
legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione
autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe,
per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della
Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte