Art. 48
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Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva