Art. 5
I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione. Sono altresi' trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva