Art. 9
Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potra' applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale. Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva