Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del CONI. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina. I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;464~artunico · fonte del testo