[1]Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonche' tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie (articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95)

[2]1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194. 2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi. 3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art195 · fonte su Normattiva