[1]Sospensione dei termini per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (articolo 20, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44)

[2]1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 5 e 7 della medesima legge n. 44 del 1999.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art342 · fonte su Normattiva