[1]Avvio del procedimento (articolo 11 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 358, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

  • a)gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  • c)le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  • d)i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c). 2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art357 · fonte su Normattiva