Art. 12 — Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →
Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa e' italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa e' "in- corporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva